La licenza di navigazione e gli altri documenti indicati di seguito, quando si naviga in acque internazionali devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni fra i porti nazionali, tuttavia, possono essere conservati in fotocopia autenticata. L’autenticazione dei documenti può essere effettuata dai funzionari addetti della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile.
Con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, è possibile navigare nei porti nazionali per 30 giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
Natanti
- un documento d’identità
- assicurazione “Rc”: obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in modo visibile);
- certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
- licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.).
- dichiarazione di conformità UE del motore (per i vecchi motori vale la dichiarazione di potenza del motore o il certificato d’uso del motore se presente un fuoribordo o un entrobordo).
Imbarcazioni
- un documento d’identità
- licenza di navigazione;
- certificato di sicurezza in corso di validità;
- assicurazione “Rc”;
- certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
- licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.);
NB. per le imbarcazioni utilizzate a fini commerciali, deve essere a bordo anche la copia del ruolino di equipaggio